T.S.O – T.S.V. Guida all’autodifesa

T. S. o. e T. S. v.

GUIDA ALL 'AUTODIFESA

Collettivo Antipsichiatrico Violetta Van Gogh

"Io rinnego
il battesimo,
la patria,
la scienza,
la parola,
la letteratura,
le esperienze,
la pedagogia,
l'insegnamento,
la legge,
le leggi,
la testimonianza,
la salvezza.
Io non credo al valore della salvezza."
A. Artaud


Trattamenti Sanitari Volontari

Gli accertamenti e i trattamenti psichiatrici sono di norma volontari.
Ciò significa che, al di là dei casi in cui venga richiesto un T.S.O.,
l'individuo non può essere sottoposto a ricoveri o cure psichiatriche
senza il suo espresso consenso. In regime di T.S.V., le persone godono
di una serie di diritti di cui spesso sono però poco informate.
Tutto quello che ci viene imposto senza la nostra volontà configura gli
estremi di reati come il sequestro di persona, i maltrattamenti, le
lesioni.

In regime di T.S.V. si ha diritto a:
1. Rifiutare la visita psichiatrica e le terapie;

2. Essere informati sui tipo di cura a cui siamo sottoposti, sulla sua natura e sui suoi effetti;

3. Scegliere la terapia, e, eventualmente, a interromperla;

4. Essere dimessi dalla struttura psichiatrica qualora noi lo vogliamo, come in ogni altro reparto ospedaliero.

5. Comunicare con chi vogliamo (art.3 della Costituzione italiana);

6. Far rispettare la nostra integrità psico-fisica: non possiamo essere legati né offesi fisicamente o verbalmente;

7. Far rispettare la nostra privacy;

8. Conoscere tutte le certificazioni relativa al nostro stato di salute;

9. Disporre liberamente di ciò che ci appartiene, compresi soldi;

10. Non essere utilizzati come cavie per la sperimentazione di farmaci o terapie;

11.Esprimere liberamente le nostre opinioni;

12. Scegliere dove e con chi abitare, chi frequentare, viaggiare e muoversi liberamente.

 


Accertamenti e Trattamenti Sanitari Obbligatori

Nonostante la legge 833/78 sancisca che i trattamenti sanitari sono
volontari, essa stabilisce dei casi in cui il ricovero venga eseguito
coattivamente e contro la volontà dell'individuo: è il caso del T.S.O.
(trattamento sanitario obbligatorio) eseguibile all'interno del reparto
psichiatrico di un qualunque ospedale generale, ma mai all'interno di
altre strutture sia pubbliche che private.

In regime di T.S.O. i diritti del paziente si riducono
drasticamente, tanto da rendere il ricovero niente di diverso dalla
reclusione carceraria. Oltre a ciò la sottrazione della libertà e il
massiccio bombardamento psicofarmacologico possono ridurre le capacità
di difesa dell'individuo e creare una situazione di vero e proprio
rischio: ogni reazione della persona è interpretata dagli psichiatri
come sintomo di malattia o incapacità di rendersi conto del proprio
stato di salute, condizioni queste che possono giustificare il T.S.O.,
oltre un incremento delle terapie farmacologiche e non.

Esistono comunque dei modi per difendersi e di liberarsi dai
ricoveri coatti e dalle morse strette della psichiatria, e molti di
questi si basano proprio sui paradossi su cui la psichiatria si basa.

La Legge di Riforma sanitaria del 1978 stabilisce chiaramente
le modalità di esecuzione di un trattamento coatto: qualora uno
qualunque dei passaggi necessari alla sua effettuazione non venisse
rispettato (come avviene nella maggior parte dei casi) è possibile
parlare di vero e proprio abuso, o addirittura di reato, e dunque
procedere legalmente affinché il provvedimento venga revocato.

Il trattamento sanitario obbligatorio ha durata di 7 giorni, e
per essere disposto necessita di una serie di passaggi stabiliti per
legge.
Esso deve essere disposto dal Sindaco del comune di residenza su
proposta di un medico e convalidato da uno psichiatra operante nella
struttura pubblica.
Dopo aver firmato la richiesta di T.S.O. il sindaco deve inviare il
provvedimento e le certificazioni mediche al Giudice Tutelare operante
sul territorio, entro 48 ore; il giudice, che ha un compito di
vigilanza sui trattamento può, o meno, convalidare il provvedimento.
Lo stesso procedimento deve essere seguito nel caso in cui il T.S.O.
venga rinnovato.

Il T.S.O. può essere eseguito solo se sussistono queste tre condizioni:

1. L'individuo presenta alterazioni psichiche tali da necessitare interventi terapeutici urgenti;

2. L'individuo rifiuta la terapia psichiatriche;

3.L'individuo non può essere assistito in altro modo rispetto al ricovero ospedaliero.

Nella maggior parte dei casi i ricoveri coatti vengono però
eseguiti senza rispettare le norme che li regolano, e nonostante
questo, seguono il loro decorso semplicemente per il fatto che quasi
nessuno è a conoscenza delle normative in corso o dei diritti di cui
comunque possono godere coloro che si trovano imbrigliati nelle maglie
della psichiatria.

Pur non riconoscendo nessuna validità né alla psichiatria, né
alle istituzioni che la praticano, né alle leggi che la regolano,
dobbiamo però riconoscere che allo stato attuale delle cose l'unico
modo per liberarsi da un ricovero coatto è ricorrere alle procedure di
autotutela che la legge prevede.

Non vogliamo negare il diritto di ognuno all'affermazione di se
stessi, né tantomeno la sua libertà di ribellarsi a chi cerca di
recluderlo o modificare la sua volontà.

Vogliamo solo mettere in evidenza che in condizioni sfavorevoli
come quelle del ricovero coatto qualche tipo di compromesso non è altro
che un atto di sopravvivenza personale.

Sconsigliamo qualsiasi tipo di reazione aggressiva così come la passiva sottomissione alla fede psichiatrica.

Consigliamo
invece, per tutti indistintamente, di adoperarsi per conoscere le leggi
che, pur conferendo alla psichiatria il potere di rinchiuderci,
possono, per la loro stupidità, aprirci anche spazi di possibile
liberazione dalla psichiatria stessa.

Come abbiamo detto, molti T.S.O. presentano grossolani errori sia nella
forma che nel contenuto, cioè vengono eseguiti con delle irregolarità a
cui ci si può appellare sia per evitare il ricovero che per chiederne
eventuale revoca.

 


VIZI DI CONTENUTO
Quanto al contenuto, un Trattamento Sanitario Obbligatorio può essere revocato se mancano le 3 condizioni che lo giustificano.

Poiché è molto difficile appellarsi alla mancanza dello stato di
urgenza o di necessità definito dall'arbitrio dello psichiatra di
turno, è 'noto più funzionale far riferimento alle altre 2 condizioni.

Ipotizzando il fatto che non vi siano omissioni e che il T.S.O. risulti
legale, una volta in reparto è opportuno o dimostrare che il
trattamento può avvenire in luogo diverso rispetto all'ospedale, oppure
accettare le cure che ci vengono somministrate.
In tali casi 2 delle condizioni decadono. A questo punto si può
chiedere la revoca del T.S:O. al Sindaco e al Giudice Tutelare, magari
allegando un'autocertificazione in cui si dichiara l'accettazione della
terapia.


VIZI DI FORMA

Innanzitutto di fronte alla
presentazione di un provvedimento di T.S.O. abbiamo diritto a chiedere
la NOTIFICA del Sindaco relativa al provvedimento stesso.
In mancanza o in attesa di tale notifica, che deve pervenire entro 48
ore, nessuno può obbligarci a ricoverarci o a seguire terapie, a meno
che non abbiamo violato norme penali o che lo psichiatra abbia invocato
lo stato di necessità regolato dall'articolo 54 del Codice Penale.
La definizione dello lo stato di necessità è comunque estremamente
generica, cosa questa che lascia molta libertà all'arbitrio dello
psichiatra di turno di definire se il nostro comportamento è lesivo o
meno.
I poteri dello psichiatra sono enormi se si pensa inoltre che la
lesività del nostro comportamento non dipende da diagnosi cliniche o da
norme legali, quanto più da giudizi e/o pregiudizi sociali e culturali.

Dopo che il provvedimento ci è stato notificato i diritti del paziente in regime di T.S.O. si riducono notevolmente.
Potrebbe mancare a questo punto la notifica da parte del Giudice
Tutelare che deve pervenire entro le 48 ore successive alla richiesta
del Sindaco.
Se la convalida del giudice non avviene entro questo lasso di tempo il provvedimento decade.
Ciò significa che abbiamo tutto il diritto, ai sensi di legge, di lasciare la struttura ospedaliera in cui ci avevano rinchiuso.
Non è però sempre cosi immediato liberarsi da un ricovero coatto, anche
a causa delle pressioni esercitate da familiari, parenti e dagli
psichiatri stessi, che consigliano sempre agli ignari ospiti dei loro
reparti di prendersi un periodo di riposo in psichiatria…

In molti casi è accaduto che i medici che firmano il provvedimento non abbiano mai né visto né visitato il paziente.
Il ricovero risulta illegale e dunque il T.S.O. è invalidato. In questi casi, inoltre, i medici possono essere denunciati per falso in atto pubblico.

Il T.S.O. decade anche qualora o i medici o il Sindaco o il
Giudice Tutelare, nei loro documenti abbiano omesso di specificare le
motivazioni che hanno reso necessario il ricorso al ricovero coatto.

Spesso, inoltre nelle certificazioni ci si dimentica di specificare che
sussistono le 3 condizioni che rendono possibile il T.S.O..

Anche se sono presenti innumerevoli irregolarità, il "dissequestro" da
un ospedale psichiatrico non risulta mai né semplice né immediato.
Se da un lato, in quanto pazienti psichiatrici, la nostra volontà o la
nostra parola non è mai tenuta in considerazione dallo psichiatra o dai
medici in generale, dall'altra è probabile che ci si trovi in uno stato
di debolezza o di confusione dato dalle terapie farmacologiche, oppure
che il nostro diritto alla comunicazione sia calpestato dagli operatori
che ci impediscono di incontrare chi vogliamo o di fare telefonate.
Per iniziare le pratiche di revoca o di ricorso avverso
al trattamento è dunque necessario ricorrere a qualcuno, amici, parenti
o associazioni antipsichiatriche operanti sul territorio.
Spesso queste ultime hanno un loro avvocato che può presentare ricorso
al Giudice o al responsabile del reparto e quindi aiutarci a scrivere
una lettera sia al sindaco che al Giudice Tutelare, specificando le
irregolarità e anche gli articoli di legge che sono stati trasgrediti.

 


Si propongono di seguito i modelli di revoca e ricorso avverso al T.S.O., elaborati dal Telefono Viola di Catania.

 

Revoca e Ricorso Avverso al T.S.O.

Revoca
Ricorso
Esposto


Stralcio della legge 833/78

Art. 33 – Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.

Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti
da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria
accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32
della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei
diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto
alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti
con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria,
su proposta motivata di un medico.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai
presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la
degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai
precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad
assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è
obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai
suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di
prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra
servizi e comunità.

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del
provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento
sanitario obbligatorio.

Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci
giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo
stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

Art. -34 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e
obbligatori per malattia mentale.

La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel
complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina
l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono
funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute
mentale.

Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono
essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle
malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi
territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.

Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può
prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza
ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere
urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati
dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che
consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie
extraospedaliere.

Art. 35. Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia
mentale e tutela giurisdizionale.

Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da
emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto
comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33,
terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro
48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella
cui circoscrizione rientra il comune.

Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le
informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con
decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne
da comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco
dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in
condizioni di degenza ospedaliera.

Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è
disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza
dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo
comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il
comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del
presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di
apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al
consolato competente, tramite il prefetto.

Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi
oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il
sanitario responsabile del servizio psichiatrico della uniti sanitaria
locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al
sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne da comunicazione al
giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo
e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata
presumibile del trattamento stesso.

il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al
sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di
degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del
trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta
impossibilità a proseguire il trattamento stesso. il sindaco, entro 48
ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne da notizia al
giudice tutelare.

Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i
provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per
amministrare il patrimonio dell'infermo.

La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma
del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del
provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un
delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi
abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio
ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.

Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del
termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può
proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento
che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.

Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio
senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di
mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. il ricorso può
essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.

Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti
con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è
notificato alle parti nonché al pubblico ministero.

Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto
il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero
può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta
l'udienza di comparizione.

Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede
entro dieci giorni. il tribunale provvede in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e
raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I
ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo.
La decisione del processo non è soggetta a registrazione.

Art. 64. Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica

La regione nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il
graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e
la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi
disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di
completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine entro
cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali
psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne tacciano
richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16
maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni
di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre
il 31 dicembre 1980.

Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni
di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano
esclusivamente attività psichiatrica.

E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici,
utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche
psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali
divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o
sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.

La regione disciplina altresì con riferimento alle norme di cui agli
articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali dei beni
e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
~AB) e degli altri enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore
della presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le
amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di
mente, nonché la destinazione dei beni e del personale delle
amministrazioni provinciali addetto al presidi e servizi di assistenza
psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi
interessino più regioni, queste provvedono d'intesa.

La regione, a partire dal 1 gennaio 1979, istituisce i servizi
psichiatrici di cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei
servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio
provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione,
nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire i
presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie
locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia
richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in
regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per
concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di tali
presidi.

Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i
servizi di cui al quinto comma dell'articolo 34 sono ordinati secondo
quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire
la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale,
e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino
all'adozione e di provvedimenti delegati di cui all'art. 47 le
attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primati, degli
aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle
stabilite, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 e dall'art. 7, D.P.R. 27
marzo 1969, n. 128.

Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i
divieti di cui all'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito,
con modificazioni, nella L.17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli
ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti dalle IPAB o da
altri enti pubblici e dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali
concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate
da ciascun ente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'art. 27, D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, sono compresi gli infermieri di cui all'art. 24
del regolamento approvato con RD. 16 agosto 1909, n. 615. Fermo
restando quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 6 della presente
legge la regione provvede all'aggiornamento e alla riqualificazione del
personale infermieristico, nella previsione del superamento degli
ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale
personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale
delle unità sanitarie locali.

Restano in vigore le norme di cui all'art. 7, ultimo comma, L.13 maggio 1978, n. 180.

 


 

Collettivo Antipsichiatrico
Violetta Van Gogh

www.inventati.org/antipsichiatria
violettavangogh@inventati.org

Telefono Violetta
contro gli usi e gli abusi della
psichiatria

0552345268
Lunedì e Mercoledì dalle
17:30 alle 19:30

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